Scudo fiscale. Per le attività non finanziarie ha rilevanza sempre il costo d’acquisto

Pubblicato il 15 ottobre 2009

Tra gli argomenti trattati dall’agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 43/E/2009 in materia di scudo fiscale, trova spazio anche quello riguardante gli immobili detenuti all’estero, in Paesi in cui non vengono tassati.

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia è, ormai, noto che per tali immobili non locati e tenuti a disposizione del contribuente in un Paese che non li assoggetta a tassazione ai fini delle imposte sul reddito non vi è più obbligo di dichiarazione nel modello RW. Fa discutere se tale presupposto sussista anche nel caso in cui l’immobile sia stato acquistato con bonifici effettuati tramite intermediari italiani o se per acquistarlo sia stata violata la normativa sul trasporto al seguito. Nella prima ipotesi, si ribadisce che gli immobili non rientrano tra i beni scudati, infatti i flussi finanziari necessari per acquistarli non andavano indicati nella sezione III del quadro RW in quanto relativi a beni che non devono essere segnalati nella sezione II. Nella seconda ipotesi, invece, si è violata la norma sul monitoraggio ed è possibile far aderire all’emersione gli immobili, anche se non tassati all’estero, che sono stati acquistati con denaro esportato senza produrre la dichiarazione doganale. Sciolti questi dubbi, resta però da verificare qual è il valore dell’immobile da riportare nella dichiarazione riservata.

Nella circolare agenziale, al paragrafo n. 8 si legge che: “la dichiarazione ha contenuto sintetico e ricalca sostanzialmente i dati e le notizie che il contribuente avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi, modello RW, in osservanza degli obblighi previsti dal monitoraggio fiscale”. Per indicare le attività finanziarie il contribuente è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione: per esempio, può riportare l’importo corrispondente al valore corrente dell’attività oppure al costo di acquisto delle stesse o, ancora, a valori intermedi.

Nel caso di “attività diverse da quelle finanziarie, è necessario che il valore del bene da indicare nella dichiarazione riservata sia quello compreso tra il costo documentato e quello risultante da un’apposita perizia di stima”. La perizia non deve essere allegata alla dichiarazione riservata, ma custodita dal contribuente. La dichiarazione riservata é prova per il pagamento dell’imposta straordinaria del 5% ed è l’unico documento valido per invocare gli effetti del rimpatrio e della conseguente regolarizzazione. Tuttavia, l’individuazione del costo d’acquisto è difficile nel caso delle attività non finanziarie, cioè per gli immobili. A tal fine, ci si è più volte chiesti se in assenza del costo d’acquisto documentato fosse possibile attribuire al bene patrimoniale un costo fiscale pari al valore indicato in dichiarazione riservata. Tale evenienza è stata, ora, definitivamente negata dalla circolare n. 43/E, che ha ribadito esplicitamente che per un’attività non finanziaria il costo fiscalmente riconosciuto è dato sempre dal costo d’acquisto, indipendentemente da quel che viene riportato nella dichiarazione riservata.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Lavoro agile o smart working

10/01/2025

Rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy