Scudo fiscale: obblighi antiriciclaggio e tempi sanatoria
Pubblicato il 13 ottobre 2009
Con nota del 12 ottobre 2009, il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti ai dubbi interpretativi sorti a seguito dell'impatto della disciplina del c.d. "scudo fiscale" sugli obblighi antiriciclaggio vigenti. In particolare, il Dipartimento ha sottolineato come i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (intermediari e professionisti) che intervengano nel perfezionamento delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione dovranno provvedere sia all'adeguata verifica della clientela, sia all'obbligo di segnalazione in caso di operazioni sospette. Chi si avvale dello scudo fiscale sarà, quindi, sottoposto ad adeguata verifica e a registrazione.
Sempre con riferimento allo scudo fiscale, l'agenzia delle Entrate, con circolare 43/E/2009, ha fissato i termini temporali che dovranno essere rispettati per l'adesione alla sanatoria. Nel dettaglio, per poter usufruire dello scudo è necessario che le attività finanziarie e patrimoniali siano detenute all'estero in una data non successiva al 31 dicembre 2008. Ai fini dell'accesso, per l'individuazione del Paese di detenzione occorre fare riferimento alla data del 5 agosto 2009. La finestra temporale per poter utilizzare lo scudo è ricompresa tra il 15 settembre 2009 ed il 15 dicembre 2009. Infine, il rimpatrio o la regolarizzazione non possono essere utilizzati in sfavore del contribuente, salvo che per i procedimenti in corso al 4 ottobre 2009.