Scudo fiscale come causa sopravvenuta di esclusione della punibilità
Pubblicato il 03 dicembre 2014
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n.
50308 del 2 dicembre 2014 – la
non punibilità di cui all'articolo 13-bis del Decreto legge n.
78/2009 (cosiddetto “
scudo fiscale”) è inquadrabile fra le
condotte, susseguenti al reato, riparatorie dell'offesa, alle quali il legislatore, in via eccezionale, attribuisce
efficacia estintiva del reato.
Ed infatti, l'esclusione della punibilità di cui all'articolo citato
non può inquadrarsi fra le cause di giustificazione che elidono la illiceità o antigiuridicità, intesta come contrasto fra il fatto e l'intero ordinamento giuridico, che rende inapplicabile qualsiasi tipo di sanzione. Non sussiste, difatti,
alcun bilanciamento di contrapposti interessi caratteristico delle cause di giustificazione.
Parimenti,
non si tratta di cause di esclusione della colpevolezza che, lasciando integra l'antigiuridicità o illiceità oggettiva del fatto, fanno venir meno solo la possibilità di muovere un rimprovero al suo autore; non sono ossia presenti quei fattori di eccezionale pressione psicologica in grado di elidere la colpevolezza e che caratterizzano le scusanti.
In conclusione – si legge nel testo della decisione – si tratta di
cause sopravvenute di esclusione della punibilità,
autonome rispetto alle consuete cause di estinzione del reato e che, al contrario delle scriminanti,
non coesistono con il fatto, “
ma sono sopravvenute al fatto in quanto presuppongono un reato già consumato, di cui vengono successivamente eliminati gli effetti”.