L’uso di scrittura privata falsa non è più previsto dalla legge come reato.
Questo per effetto del Decreto legislativo n. 7/2016 che ha abrogato il reato di falso in scrittura privata di cui all’articolo 485 del Codice penale, nonché cancellato il secondo comma dell’articolo 489 del Codice penale.
E difatti, che l’uso della scrittura falsa non sia più illecito penalmente rilevante è desumibile:
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, Seconda sezione penale, nella sentenza n. 4951 del 2 febbraio 2017, dove viene espressamente evidenziato come l’unica lettura costituzionalmente orientata del contesto normativo descritto, sia quella di ritenere che anche l’uso di scrittura privata falsa oggi non è più previsto dalla legge come reato.
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