Scrittura privata come contratto definitivo di compravendita

Pubblicato il 23 settembre 2013 Con la sentenza n. 93/1/13 la Commissione tributaria provinciale di Varese ha accolto il ricorso presentato da una contribuente contro l'avviso di liquidazione con cui l'agenzia delle Entrate le aveva intimato il pagamento dell'imposta di registro a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. La revoca, in particolare, era stata disposta sull'assunto che la scrittura privata autenticata con cui la ricorrente aveva acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, era da considerarsi contratto preliminare e non definitivo di compravendita. Secondo il Fisco, ossia, con la stessa scrittura non si era perfezionato il requisito del trasferimento infraquinquennale dal precedente acquisto agevolato.

L'argomentazione dell'ufficio finanziario, tuttavia, non ha convinto i giudici tributari di primo grado secondo i quali, in realtà, non poteva essere messo in dubbio che il contratto di acquisto oggetto dell'avviso avesse natura definitiva e non solo preliminare.

Tale circostanza – si legge nel testo della decisione – era desumibile non solo dall'intestazione dell'atto indicato come “compravendita”, ma dall'intero suo contesto laddove si erano utilizzati termini come "vende", “vendita”, “compravendita”, riferiti a un momento attuale e non futuro. Gli effetti negoziali del contratto medesimo, in definitiva, dovevano ritenersi decorrere contestualmente alla firma dell'atto.

Ne conseguiva che il riferimento a un successivo “atto notarile di ripetizione della presente compravendita ai fini della trascrizione ipotecaria e della voltura catastale”, lungi dall'avere il significato allo stesso attribuito dell'Ufficio del Territorio, doveva essere considerato a conferma del carattere definitivo della vendita.
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