Scostamenti dalle medie di settore rilevanti se abnormi
Pubblicato il 25 settembre 2014
Con
sentenza n. 20096 del 24 settembre 2014, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di studi di settore puntualizzando che le relative
medie non costituiscono un “
fatto noto”, storicamente provato, dal quale è sufficiente argomentare quello ignoto da provare.
Le medie di settore, infatti, costituiscono il risultato di una
estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, e sono
inidonee, di per sé stesse, ad integrare gli estremi di una
valida prova per presunzioni.
Conseguentemente, per giustificare il ricorso, in via analitico-induttiva, all'accertamento di maggiori redditi da parte del Fisco, è necessario che risulti la
sussistenza, in concreto, di qualche
ulteriore elemento individuabile, in particolar modo, nell'
abnormità e nell'irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricavo applicata dal contribuente e la media di settore, tale
da incidere sull'attendibilità complessiva della dichiarazione.
Il contribuente che non si presenta al contraddittorio ne subisce le conseguenze
Con altra pronuncia sempre depositata il 24 settembre 2014, la n.
20082, i giudici di Cassazione hanno, invece, confermato un accertamento fiscale basato
esclusivamente sullo scostamento fra i redditi dichiarati e gli standard di settore.
Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto legittimo l'operato dell'ufficio finanziario in considerazione della circostanza che il contribuente
non si era presentato all'incontro fissato per il
contraddittorio e non aveva, quindi, nemmeno sollevato contestazioni in ordine allo scostamento rilevato.