La risoluzione n. 25, del 6 febbraio 2006, a firma delle Entrate, sostiene che lo smaltimento ed il trasporto in discarica dei rifiuti speciali pericolosi, prodotti dalla demolizione di autoveicoli, vadano assoggettati all'aliquota agevolata del 10%, di cui alla disposizione del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 63/72, che dispone l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) ed m), del Dlgs n. 22/1997, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), dello stesso decreto. L'Agenzia ritiene che tra i rifiuti speciali dell'elenco di cui all'ultimo articolo citato, siano compresi anche i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento.
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