L’articolo 24 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) prevede delle agevolazioni per i soggetti Irap.
Nello specifico, la disposizione normativa dispone per i contribuenti diversi da intermediari finanziari, assicurazioni e P.A., con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019 per i contribuenti “solari”):
Con la risoluzione n. 52/E del 18 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per consentire il recupero dell’agevolazione suddetta nel caso in cui, a seguito di controllo sostanziale, questa sia risultata indebitamente fruita.
I codici suddetti necessari per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito delle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, unitamente ai relativi interessi e alla sanzione prevista per le ipotesi di omesso versamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono i seguenti:
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
il periodo di imposta in corso al 31/12/2019 per cui è stato omesso il versamento del saldo IRAP, per i codici tributo “5063” e “5064”;
il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 per cui è stato omesso il versamento del primo acconto IRAP, per i codici tributo “5065” e “5066”;
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