Con la risposta ad interpello n. 129 del 2 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, in caso di una scissione parziale di una società, come debbano essere riportate le perdite fiscali e le eccedenze ACE pregresse presenti alla data di efficacia fiscale dell’operazione straordinaria.
La società Alfa, fiscalmente residente in Italia, che fa parte del gruppo Beta e partecipa al relativo consolidato fiscale, nel 2018 ha incorporato Gamma, che vantava perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate prima del suo ingresso nel consolidato. Alla data di efficacia giuridica della fusione, Alfa non disponeva di perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE, ma acquisiva il diritto di riporto in avanti delle perdite ed eccedenze di Gamma.
Successivamente alla fusione, è stata proposta una scissione parziale proporzionale di Alfa, con il fine di separare il ramo estero della stessa società da quello italiano, che ricomprende anche il ramo d'azienda Gamma e che, di fatto, viene trasferito ad una Newco italiana, facente parte del consolidato fiscale.
La società istante chiede all’Amministrazione finanziaria se, ai sensi dell'articolo 173, comma 4, ultimo periodo, del TUIR, le perdite fiscali e le eccedenze ACE di Gamma possano essere analiticamente attribuite alla NewCo, società beneficiaria della scissione.
La società istante aveva sostenuto la tesi della specifica riconducibilità delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE al ramo d’azienda che le aveva prodotte.
Pertanto, le perdite fiscali dovrebbero considerarsi "connesse specificatamente agli elementi del patrimonio scisso" con la conseguenza che dovrebbero seguire "tali elementi presso i rispettivi titolari".
La società propende, dunque, per l’applicazione del criterio di specifica riferibilità, al posto di quello proporzionale di cui all’articolo 173, comma 4, TUIR.
Di conseguenza, il principio di ripartizione proporzionale dovrebbe essere superato dal criterio di attribuzione analitico in tutti quei particolari casi in cui le perdite della società scissa si riferiscono specificatamente ed esclusivamente ad un singolo ramo d'azienda della società.
Di diverso avviso è l’Agenzia delle Entrate, che - nella risposta ad interpello n. 129/2021 - specifica che le perdite fiscali non possono “essere considerate specifiche posizioni soggettive connesse in via diretta o per insiemi ad alcuni soltanto degli elementi patrimoniali della società scissa”.
La perdita fiscale viene definita come un'entità unitaria non imputabile a specifici beni patrimoniali e, di conseguenza, all'atto dell'unificazione delle due contabilità, come pure in sede di formazione del bilancio dell'incorporante, le perdite non trovano distinta rappresentazione, essendo ormai avvenuta la “confusione” dei due soggetti.
Richiamando, inoltre, il principio della successione universale nei diritti e negli obblighi delle società estinte per effetto di fusione per incorporazione (Corte di cassazione, sentenza 6612/1983), l’Agenzia ritiene che “la perdita fiscale dovrà essere ripartita, in sede di scissione, tra la società scissa e quella beneficiaria in proporzione della quota di patrimonio netto contabile rispettivamente rimasta nella prima e trasferita alla seconda”.
Ad analoga conclusione si giunge anche con riferimento alle eccedenze ACE.
Anche in questo caso, l’Agenzia parte dall'assunto che l'ACE rappresenta una "posizione" fiscale della società scissa, quindi, con specifico riguardo alle operazioni di scissione, valgono ancora le regole contenute nell'articolo 173, comma 4 del TUIR.
Anche le eccedenze ACE, infatti, costituiscono posizioni soggettive “generali” per le quali, in caso di scissione, trova sempre applicazione il criterio di ripartizione proporzionale tra le beneficiarie e mai il criterio della riferibilità a specifici elementi del patrimonio scisso.
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