L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 101/E del 3 novembre 2016, rispondendo ad un'istanza di interpello si pronuncia sulla regolarità (abuso del diritto) di un’operazione di scissione, con conseguente trasformazione della beneficiaria in società semplice, e utilizzo della norma agevolativa prevista dalla legge di Stabilità n. 208/2016.
L'istante fa sapere all'Amministrazione finanziaria che a seguito della cessazione dell'attività svolta da una società in accomandita semplice, soprattutto al fine di sistemare il compendio immobiliare, si era intenzionati a mettere in atto una complessa operazione straordinaria, che si articolava, prima, in una scissione con attribuzione alla società beneficiaria degli immobili e delle attrezzature e, successivamente, in una trasformazione, della sola beneficiaria, in società semplice, attraverso l'utilizzo delle agevolazioni di cui ai commi da 115 a 120, dell’art. 1, della Legge 208/2015, "ma si ritiene che tale trasformazione non possa verificarsi stante la presenza di cospicue partecipazioni sociali".
Richiamando i presupposti dell'abuso di diritto di cui all'art. 10-bis della Legge 212/2000, l'Agenzia delle Entrate – nella risoluzione n. 101/E/2016 – specifica che l'operazione che la società istante vuole mettere in atto – ossia la scissione della società con attribuzione alla società scissa delle partecipazioni finanziarie e attribuzione alla società beneficiaria di tutti i beni immobili con contestuale trasformazione agevolata in società semplice di quest'ultima - è del tutto in linea con le intenzioni che il Legislatore vuole perseguire e, quindi, non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
La suddetta operazione di scissione non può, così, considerarsi elusiva, non essendo finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale e non soddisfacendo i tre presupposti specificatamente richiesti per la configurazione dell'abuso di diritto.
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