Schema di regolamento del Cnf per gli organismi di conciliazione presso gli Ordini

Pubblicato il 22 dicembre 2010 Nonostante le reiterate perplessità rispetto alle nuove norme sulla conciliazione - soprattutto con riferimento all’obbligatorietà della mediazione e ai criteri di qualificazione dei mediatori - il Consiglio nazionale forense, ha adottato, lo scorso 21 dicembre, uno schema di regolamento unitario per gli organismi di conciliazione costituiti presso i Consigli dell’ordine forensi. Il nuovo testo è stato inviato, tramite la circolare n. 34-C/2010, a tutti gli Ordini forensi del territorio.

Lo schema, predisposto dietro sollecito di molti Consigli dell'ordine, ha la funzione di supportare normativamente l'organizzazione degli organismi di conciliazione e garantire, così, un'applicazione uniforme delle regole e dei principi nella conduzione del procedimento.

Nel dettaglio, il regolamento limita la prestazione del servizio di mediazione alle sole parti che intendono giovarsi dell’assistenza di un difensore nelle ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in giudizio. La proposta conciliativa viene subordinata alla richiesta congiunta delle parti e comunque a un valutazione discrezionale del mediatore, che può procedervi quando ritiene di avere elementi sufficienti. Ciò eccezion fatta per le liti in materia di responsabilità da circolazione di veicoli e di responsabilità medica ove il mediatore potrà formulare la proposta anche in presenza della domanda di una sola parte. No alla possibilità di affidamento della proposta conciliativa a un mediatore terzo.

Nel testo vengono, quindi, disciplinati gli aspetti salienti del procedimento di mediazione come la domanda ed il suo contenuto, le cause di incapacità o incompatibilità del mediatore, la riservatezza del procedimento, la designazione del mediatore, la proposta conciliativa.
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