Scarsa chiarezza sulle pertinenze

Pubblicato il 02 settembre 2005

Il Consiglio nazionale del notariato ha diffuso ieri un commento alla recente circolare agenziale n. 38/2005, sulle agevolazioni "prima casa": secondo il notariato, la circolare n. 38/E desta dubbi interpretativi sulle affermazioni in tema disciplina "prima casa" applicabile alle pertinenze: da un lato, l'Amministrazione finanziaria pone a fondamento del suo discorso la nozione di pertinenza che risulta dal Codice civile; dall'altro, essa sembra introdurre delle limitazioni che paiono contraddire quella stessa nozione. Non risulta chiaro se siano da considerare agevolabili soltanto gli acquisti di pertinenze riconducibili alle categorie C/2, C/6 e C/7 o possano esserlo anche gli acquisti di beni qualificabili come pertinenze secondo i principi generali. Inoltre, il notariato critica l'affermazione della circolare secondo la quale il vincolo di pertinenzialità mancherebbe quando il bene pertinenziale risulti ubicato in un punto distante o si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la prima casa. La commisurazione della pertinenzialità alla distanza non sembra, infatti, sostenuta dall'articolo 817 del Codice civile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Marittimi imbarcati - Verbale di accordo dell'11/7/2024

04/12/2024

Marittimi imbarcati. Rinnovo

04/12/2024

Definita la riforma fiscale Ires: perdite, conferimenti e società di comodo

04/12/2024

Decreto Irpef-Ires definitivo. Novità fiscali per dipendenti e professionisti

04/12/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

04/12/2024

ISEE. Titoli di Stato e prodotti finanziari: cosa prevede il nuovo regolamento

04/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy