Il trasferimento, da parte di una società per azioni a uno dei suoi azionisti, della proprietà di beni immobili, a titolo di corrispettivo per il riacquisto da parte di tale società delle azioni detenute nel suo capitale sociale da tale azionista, costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’IVA.
E’ la conclusione a cui è giunta la Corte di giustizia UE nella sentenza relativa alla causa C-421/17, depositata il 13 giugno 2018.
Per arrivare alla soluzione della controversia, i giudici comunitari ricordano che va assoggettata ad Iva l’operazione che comporta il trasferimento, dietro corrispettivo, di un diritto di proprietà appartenente a un soggetto passivo, che agisce in quanto tale nel territorio di uno Stato membro.
Accertato che è pacifico il requisito del luogo in cui avverrà l’operazione e il trasferimento del diritto di proprietà dei beni immobili, l’attenzione si dirige verso l’onerosità dell’operazione.
Va considerata a titolo oneroso la cessione di beni se tra il cedente e l’acquirente vi sia un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il prezzo riscosso dal cedente costituisce il controvalore effettivo del bene ceduto.
Nel caso trattato, si trasferiscono reciprocamente diritti di proprietà e, quindi, le due parti sono coinvolte nell’operazione in qualità tanto di fornitore quanto di acquirente. Di conseguenza, si è di fronte ad un rapporto giuridico dove vengono scambiate prestazioni reciproche, essendo l’una il corrispettivo dell’altra.
Tutto ciò considerato, deve concludersi che vi sono i presupposti per considerare l’operazione soggetta ad Iva nel caso in cui i beni immobili siano destinati all’attività economica della società.
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