Scambio di partecipazioni mediante conferimento

Pubblicato il 29 luglio 2020

L’Agenzia delle Entrate pubblica il principio di diritto n. 10/2020 sullo scambio di partecipazioni mediante conferimento.

L’Amministrazione finanziaria si esprime in merito al regime del "realizzo controllato" di determinazione del corrispettivo, che può rappresentare una deroga al criterio generale delineato dall'articolo 9 del Tuir ("valore normale").

Il citato regime derogatorio, con finalità agevolative degli scambi di partecipazioni che consentono di acquisire il controllo di diritto sulle società le cui partecipazioni sono oggetto di scambio tra soci conferenti e società conferitaria, consente ai conferenti di “controllare” la quantificazione del corrispettivo fiscale dell’operazione di conferimento.

Nel principio di diritto n. 10 del 28 luglio 2020, si ribadisce che nell'ambito di un'operazione di Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria, che consenta alla società conferitaria di acquisire (o integrare) il controllo nei confronti della società scambiata, il regime del "realizzo controllato" (ex art. 177, comma 2, del TUIR) rappresenta, in presenza dei relativi presupposti di legge, il regime "naturale" applicabile ai fini della determinazione del reddito del conferente.

Tale regime agevolativo del “realizzo controllato”, infatti, precisano le Entrate, costituisce una deroga al principio generale del “valore normale” (art. 9 del Tuir), costituendo un'ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, e si applica in presenza di specifici requisiti previsti dalla norma.

Pertanto, proprio in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che rendono applicabile sull’operazione di conferimento il regime derogatorio di “realizzo controllato”, la sua applicazione è una conseguenza, non una scelta rimessa alla discrezionalità dell'operatore.

In caso di minusvalenze, invece, è necessario applicare il principio generale del "valore normale" delineato dall’articolo 9 del Tuir.

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