Per la configurazione del cosiddetto “scambio di corrispondenza commerciale”, soggetto a registrazione e, quindi, al pagamento dell’imposta proporzionale di registro solo in caso d’uso (e non in termine fisso entro 20 giorni), non è necessario che il rapporto epistolare si attui esclusivamente mediante lettere spedite e ricevute.
A tale modalità va, infatti, equiparato anche lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato “brevi manu”, con la conseguenza che è irrilevante la mancanza della prova dell’avvenuta trasmissione tra le parti dei documenti redatti in forma di lettera commerciale, come proposta e accettazione, nonché la circostanza che le società abbiano la stessa sede sociale.
E’ sulla base di questa considerazione che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 19799 del 26 luglio 2018, ha respinto il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione di merito che aveva annullato tre avvisi di liquidazione dell’imposta di registro emessi nei confronti di alcune società.
Nella vicenda esaminata, l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la redazione, in forma di lettera commerciale, di alcuni contratti relativi a operazioni di finanziamento infruttifero effettuare da una Spa in favore di due Srl, sue socie.
Tra gli altri motivi sollevati in sede di legittimità, l’Agenzia aveva lamentato che, nella specie, anche se i finanziamenti risultavano da lettere commerciali, non poteva dirsi che tali operazioni si fossero perfezionate per corrispondenza, mancando la prova della spedizione e, comunque, dello scambio dei documenti tra le parti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".