Scambio automatico informazioni Elenco aggiornato

Pubblicato il 31 gennaio 2017

Il decreto MEF del 17 gennaio 2017, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 24 del 30 gennaio 2017, aggiorna l'elenco dei Paesi con i quali è attuabile lo scambio automatico di informazioni e le relative decorrenze sulla base del Common reporting standard, accordo multilaterale elaborato dall'Ocse.

Con questo provvedimento vengono modificati gli allegati “attuativi” dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (allegato C e D al decreto 28 dicembre 2015), cosicché l'Amministrazione finanziaria italiana può aggiornare, dopo solo 18 mesi, la lista dei Paesi che dal 1° gennaio 2016, oppure 2017, stanno monitorando i contribuenti italiani presenti e attivi nelle loro giurisdizioni.

Nuova lista Paesi collaborativi

La lista dei Paesi cosiddetti “collaborativi”, che risultano ora impegnati nello scambio automatico di informazioni fiscali con l’Italia e con l’Unione europea si allarga di molto e vede la partecipazione di Paesi molto importanti. L'elenco arriva infatti a comprendere 81 piazze finanziarie, anche se il numero non è ancora definitivo.

Tra i nuovi aggiunti si ricordano i paesi del Golfo (Arabia Saudita e Kuwait) e dell’estremo Oriente (Singapore e Malesia) oltre ad Israele e la Russia. Dal Sudamerica entrano paesi come il Brasile e Uruguay. Mentre a Nord, la Groenlandia.

Destinatari

I destinatari delle disposizioni di cui al decreto 17 gennaio 2017, sono gli intermediari finanziari italiani con riferimento ai rapporti intrattenuti con residenti di Stati con i quali è attuabile lo scambio automatico di informazioni.

In virtù dello scambio automatico di informazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate deve ricevere dall’estero, entro il 30 aprile di ogni anno, di dati “sensibili”.

Analogamente, gli intermediari domestici sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per la successiva trasmissione alle amministrazioni fiscali straniere, oltre al nome, l'indirizzo, le generalità, la giurisdizione di residenza, il codice identificativo fiscale estero dei propri clienti non residenti, dati particolarmente sensibili come il numero del conto intrattenuto, il relativo saldo nonché tutti i redditi di natura finanziaria che si sono prodotti su detto rapporto.

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