Scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri. Dal 2015

Pubblicato il 18 marzo 2014 Ha trovato pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 63 del 17 marzo 2014 il Decreto legislativo n. 29/2014, che recepisce la direttiva 2011/16/Ue sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, da realizzarsi attraverso lo scambio obbligatorio ed automatico dei dati tra i Paesi membri della Ue.

Dunque, anche l’Italia si allinea agli indirizzi comunitari sullo scambio di informazioni tra Stati europei al fine di mettere un freno importante al fenomeno dell’evasione internazionale.

Dal 2015, cinque saranno le categorie di informazioni, relative all'anno d'imposta 2014, che le amministrazioni finanziarie dei vari Stati membri saranno tenute a comunicare e che si riferiranno alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’amministrazione finanziaria.

l decreto prevede uno scambio di informazioni che si articolerà in diverse fasi: in un primo momento, saranno oggetto di comunicazione i redditi di lavoro dipendente, i compensi per i dirigenti, le polizze vita, le pensioni e le proprietà e i redditi immobiliari. A seguire, su proposta della Commissione Ue, si dovranno inoltrare anche le informazioni relative ai dividendi, alle plusvalenze e alle royalties. Sono, invece, escluse dalla comunicazione: l’Iva, i dazi doganali, le accise, i contributi previdenziali dovuti ad uno stato membro, i diritti per certificati e altri documenti pubblici e le tasse di natura contrattuale.

Il decreto 29/2014 si preoccupa però anche di tutelare i contribuenti, riconoscendo che gli Stati membri non possono procedere a richieste generiche di informazioni oppure richiedere dati che non riguardano la sfera fiscale del soggetto interessato.

Lo scambio automatico di informazioni deve avvenire nel momento in cui esiste un rischio concreto di perdita di gettito nell’altro stato membro o di riduzione d’imposta per via di trasferimenti fittizi di utili nell’ambito di gruppi di imprese oppure, ancora, in tutti quei casi in cui vengono raccolte informazioni che sono utili per l’accertamento all’estero.

Ogni Stato membro dovrà dotarsi di una struttura organizzativa che si dovrà dedicare allo scambio di informazioni. Dovrà essere designato, infatti, mediante un provvedimento ad hoc, un “ufficio centrale di collegamento” che avrà la responsabilità dei contatti con gli altri Stati e che procederà ad effettuare lo scambio delle informazioni. In Italia, la competenza di tale azione è affidata al direttore generale delle Finanze.
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