Scadenze fiscali, il 18 gennaio alla cassa per i versamenti IVA, Irpef e Inps

Pubblicato il 14 gennaio 2021

Dopo la pausa natalizia, il mese di gennaio si presenta ricco di appuntamenti per i contribuenti privati e titolari di partita Iva. Nonostante il perdurare della crisi collegata all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’agenda di scadenze e versamenti di gennaio è densa di appuntamenti, vista la ripresa dei pagamenti dei tributi sospesi proprio a seguito del Coronavirus.

Dopo il versamento dei contributi INPS dovuti in favore di colf e badanti da parte dei datori di lavoro domestico (ultima scadenza relativa ai contributi dovuti per il 2020), che era in programma per il giorno 11 gennaio 2021, la vera corsa alla cassa è fissata per il giorno 18 gennaio, cadendo il 16 di sabato.

Per tale data, infatti, sono previste oltre le scadenze ordinarie dei pagamenti periodici relativi al mese di dicembre 2020, anche le scadenze dei pagamenti dei tributi che erano stati sospesi causa Covid-19.

Il 14 e il 15 gennaio scadono, invece, i termini per le domande di accesso ai contributi a fondo perduto. Nello specifico, entro il 14 gennaio, si possono presentare le istanze per il contributo a fondo perduto previsto per gli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici turistici; mentre, entro il 15 gennaio, le istanze relative al bonus fondo perduto previsto dai Decreti Ristori (Dl n. 137/2020).

Versamenti sospesi per emergenza Covid-19. Contributi Inps rinviati al 31 gennaio

Entro lunedì 18 gennaio, i lavoratori autonomi, liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti o non iscritti in albi professionali, gli imprenditori, gli artigiani e commercianti, gli agenti e rappresentanti di commercio, le società di persone e soggetti equiparati, le società di capitali e enti commerciali, gli enti che non svolgono attività commerciali, devono provvedere ai versamenti relativi alla prima rata pari al 50% dei tributi sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del Dl n. 34/2020.

Fanno eccezione solo i contributi sospesi Inps, che sono stati ulteriormente prorogati al 31 gennaio 2021, scadenza che slitta a lunedì 1° febbraio 2021, come comunicato dallo stesso Istituto previdenziale.

La chiamata alla cassa riguarda, tra gli altri, le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti.

Tutti i pagamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione.

La norma, infatti, ammetteva o il versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure il ricorso alla rateazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, ed il restante 50%, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021, che slitta a lunedì 18 gennaio.

Versamenti Iva e Irpef

Sempre entro la stessa data del 18 gennaio sono previsti anche:

  1. il versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte operate a titolo di acconto sui redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di dicembre 2020 e delle addizionali comunali e regionali. Lo stesso adempimento riguarda anche il versamento delle ritenute relative a redditi da lavoro autonomo e alle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza corrisposti nel mese precedente. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 1040 del modello F24 con periodo di competenza 12/2020;

  2. il versamento da parte dei sostituti d'imposta dei contributi relativi al mese di dicembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

  3. il versamento Iva di competenza del mese di dicembre 2020 da parte dei contribuenti Iva mensili; per i contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre scorso. L’adempimento dovrà essere effettuato con modello F24 e con codice tributo 6012 nella sezione erario.

Ancora entro il 18 gennaio, chi ha realizzato delle locazioni brevi è tenuto al versamento delle ritenute sui canoni o sui corrispettivi pagati o incassati. Si tratta dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Si deve versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di dicembre 2020.

Mentre, i sostituti d’imposta devono provvedere a versare le ritenute e l’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività: è dovuta l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di dicembre 2020, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Bollo fatture elettroniche quarto trimestre 2020 e altro

Mercoledì 20 gennaio scade il termine per il versamento dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche relative all’ultimo trimestre del 2020.

Per le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio pagare l’imposta di bollo è necessario che sia inserita l’annotazione di “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.

Il pagamento deve essere effettuato mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo Iva sul sito dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale; oppure, utilizzando il Modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica indicando il codice tributo 2524 - “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014”.

Infine, si ricordano gli ultimi appuntamenti di fine mese.

Il 25 gennaio è la scadenza prevista per le imprese che operano all’estero per presentare il "modello Instrastat".

Il 27 gennaio è la data del ravvedimento operoso breve nel caso di mancato pagamento dell’acconto Iva, in scadenza ordinaria il 27 dicembre 2020, per quanti non si siano avvalsi del ravvedimento “sprint” entro il giorno 11 gennaio 2021. Il pagamento deve essere effettuato con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.

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