Con l’approssimarsi del termine (30 giugno 2023 ovvero 31 luglio 2023 – in quanto il 30.7 cade di domenica - con la maggiorazione dello 0,4%) di versamento del saldo 2022 e acconto 2023 dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero (Ivie e Ivafe), appare opportuno fornire un quadro di sintesi delle diverse casistiche tenuto conto delle novità applicabili a partire quest’anno. Si ricorda, infatti, che:
In generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (cd. metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l’anno “in corso”, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso, il calcolo dell’acconto viene effettuato sulla base dell’imposta “presumibilmente” dovuta per l’anno in corso, considerando i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.
Questa scelta, tuttavia, va effettuata con particolare attenzione in quanto se, da un lato, può comportare una importante riduzione ovvero il mancato pagamento dell’acconto, dall’altro, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore al dovuto (in base alla misura prevista dal metodo storico) e alla successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata (cui è possibile porre rimedio mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso).
Si rammenta, in ogni caso, che:
Per quanto riguarda il metodo storico, anche quest’anno sono in essere specifiche disposizioni di legge che prevedono gli obblighi di “ricalcolo” delle imposte 2022 sulle quali commisurare gli acconti 2023.
ATTENZIONE: Per effetto dell’articolo 58 del D.L. n. 124/2019, infatti, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali e imposte sostitutive, è pari:
In base alle disposizioni del D.L. n. 61/2023 (cd. decreto “Alluvioni”) per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al citato decreto, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per tale periodo, in particolare, sono sospesi:
Pertanto, la sospensione è applicabile anche ai versamenti del saldo /primo acconto Ires, Irpef e Irap.
Il saldo 2022 di Irpef e relative addizionali è determinato quale differenza tra l’imposta risultante dal mod. redditi 2023 e quanto già versato a titolo di acconto. Come in passato, l’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo non è superiore a 12 euro. Ai fini dell’acconto Irpef 2023, i contribuenti interessati (se non sussistono obblighi di ricalcolo) sono tenuti a pagare il 100% dell’importo risultante dal rigo RN34 (differenza) del modello Redditi PF, se in tale rigo è riportato un importo pari o superiore a 52 euro.
L’acconto va versato in due rate qualora l’importo dovuto per la prima rata sia superiore 103 euro. Devono pagare l'acconto Irpef anche i soggetti che pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.
unica soluzione |
Entro il 30.11.2023 se l’importo dovuto è superiore a euro 51,65 ma inferiore a euro 257,52. |
2 rate |
Se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52, di cui:
|
Si rammenta, poi, che l'acconto Irpef dovuto per il 2023 (prima e seconda o unica rata), calcolato sulla base del metodo storico, va indicato nel rigo RN62 del modello Redditi PF 2023. Ciò anche nel caso si utilizzi il metodo previsionale per il versamento del dovuto. Pertanto, nel rigo RN62, gli importi riportati devono essere sempre riconducibili al "metodo storico", a prescindere da quanto effettivamente versato.
Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva della cedolare secca, si rammenta che:
L'acconto della cedolare secca dovuto per il 2023 (prima e seconda o unica rata), in particolare, sulla base del metodo storico, va indicato nel rigo LC2 del modello Redditi PF 2023. Analogamente all’Irpef, anche per la cedolare secca è possibile applicare, ai fini del calcolo dell’acconto, il metodo storico o quello previsionale. Tuttavia, anche in questo caso, se il contribuente determina gli acconti da versare sulla base del metodo previsionale, gli importi da indicare nel rigo LC2 devono essere comunque quelli determinati utilizzando il metodo storico e non i minori importi versati o che si intendono versare.
ATTENZIONE: In caso di fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2023, non è dovuto l’acconto relativo agli immobili per i quali si è verificata la fuoriuscita e l’acconto 2023 può essere determinato con il metodo previsionale.
Per quanto riguarda i soggetti che adottano il regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011 l’acconto è parametrato all’imposta sostitutiva dovuta; in particolare, detti soggetti, sono tenuti al versamento dell’acconto laddove nel modello Redditi PF il rigo LM42 (differenza) è valorizzato con un importo pari o superiore a 52 euro (diversamente, l’acconto non è in alcun modo dovuto). Interessanti, poi, le problematiche connesse alla fuoriuscita dal regime nonché all’eventuale passaggio al regime forfettario ex Legge n.190/2014. In merito al caso della “fuoriuscita” dal regime (per obbligo o scelta), non è prevista una specifica disciplina per la determinazione e versamento degli acconti. Così, se l’ex minimo fuoriesce nel corso del 2023 dal regime di favore non sarà dovuto alcun importo a titolo di acconto d’imposta.
Potrebbe, invece, risultare dovuto l’acconto Irpef 2023 nel caso in cui si adotti il criterio previsionale di determinazione dell’acconto. In tal caso, infatti, laddove, nel 2023, vi fosse un reddito derivante dall’attività di impresa/lavoro autonomo agganciato al regime degli ex minimi, questo rientrerebbe nel reddito complessivo Irpef 2022 sul quale calcolare la relativa imposta presunta.
Nel caso, invece, del “passaggio” dal regime degli ex minimi (applicato fino al 2022) a quello dei contribuenti forfettari (dal 2023), se non si realizzano altri redditi oltre a quelli di impresa o di lavoro autonomo, il contribuente non è tenuto al versamento di alcun acconto d’imposta in quanto manca una base storica di riferimento (ciò a prescindere dal fatto che il rigo LM42 sia valorizzato a fronte dell’adozione del regime degli ex minimi). In tale eventualità, non è dovuto neppure l’acconto dell’imposta sostitutiva del regime degli ex minimi in quanto per il 2023 il contribuente non è più soggetto a tale regime di imposizione sostitutiva.
Un caso particolare è, poi, quello che vede il “passaggio” - in corso d’anno - dal regime degli ex minimi al regime dei forfettari. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta l’interpello n.140/E/2019 ha precisato che è possibile il passaggio in corso d’anno tra i due regimi (qualora si verifichi, ad esempio, la fuoriuscita immediata dagli ex minimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi) e che il reddito imponibile dovrà essere determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Tuttavia, lo stesso documento di prassi non ha fornito indicazioni in merito al versamento o meno degli acconti dell’imposta sostitutiva.
Mancando una espressa indicazione al riguardo si ritiene che il contribuente sia escluso dal versamento di acconti; ciò in quanto il contribuente si trova nel paradosso di essere al primo anno per il regime forfettario e, quindi, manca un base storica di riferimento e, al contempo, è fuoriuscito dal regime degli ex minimi con il conseguente venir meno dell’obbligo di versamento dell’acconto d’imposta.
Determinazione e versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva anche per i contribuenti che adottano il regime forfettario ex Legge 190/2014. Come noto, il regime forfettario ha gradualmente sostituito tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche, anche al fine di superare le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili, tra i quali anche il regime fiscale degli ex minimi, consentendone per quest’ultimo il mantenimento fino al compimento dell’intero periodo agevolato. Sebbene con caratteristiche diverse, si tratta di due regimi “naturali” applicabili dai contribuenti che risultano in possesso dei relativi requisiti normativi. Ciò premesso, i contribuenti forfettari, analogamente agli ex minimi, sono tenuti al versamento dell’acconto laddove nel modello Redditi PF 2023 il rigo LM42 è valorizzato da un importo pari o superiore a 52 euro (diversamente, l’acconto non è in alcun modo dovuto).
Non sono, comunque, tenuti al versamento degli acconti i forfettari per i quali il 2023 sia il primo anno di applicazione del regime di imposizione sostitutiva. Così, nel caso in cui il contribuente, nel corso del 2023, abbia realizzato solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo, lo stesso è tenuto a versare l’eventuale saldo 2022 dell’IRPEF o di eventuali imposte sostitutive (ad esempio la cedolare secca), mentre nulla è dovuto in termini di acconto dell’imposta sostitutiva 2023 per il regime forfettario.
Diversamente, se il contribuente, ha realizzato anche “altri redditi” oltre a quelli d’impresa o di lavoro autonomo, lo stesso è tenuto al versamento degli acconti Irpef 2023, in base alle regole ordinarie. Ancora, nel caso in cui il contribuente sia, nel corso del 2023, fuoriuscito dal regime in esame, non sarà tenuto al versamento di acconti in quanto in tale periodo d’imposta non ha realizzato redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati all’imposta sostitutiva da dichiarare nel modello redditi 2024.
Potrebbe, tuttavia, risultare dovuto l’acconto Irpef 2023 quale conseguenza dell’applicazione del criterio previsionale: in tal caso, valgono le stesse considerazioni fatte sopra per gli ex minimi.
In generale, il versamento del saldo IRES 2022 e del primo acconto 2023 va effettuato entro:
ATTENZIONE: i soggetti che approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
L’acconto Ires dovuto dalle società di capitali, dagli enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’ammontare esposto nei righi RN17 del modello Redditi SC 2023 ovvero RN28 del modello Redditi ENC 2023. Si rammenta che, anche per gli acconti Ires, è possibile applicare rispettivamente il metodo storico o quello previsionale. Inoltre, analogamente all’Irpef, anche l’acconto Ires va versato in due rate qualora l’importo dovuto per la prima rata sia superiore 103 euro.
L’acconto non è dovuto, se l’imposta relativa al periodo d’imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, è di ammontare non superiore a 20,66 euro.
In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del TUIR), l’obbligo di versamento dell’acconto permane, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata. In caso di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, al versamento dell’acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante.
Si ricorda che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, i versamenti di acconto dell’imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50% (art. 58, comma 1, del D.L. n. 124/2019).
ATTENZIONE: le società di comodo tenute dal 2022 all’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5% devono versare il saldo 2022 e l’acconto 2023 di tale maggiorazione entro gli stessi termini previsti per l’IRES. Tali soggetti restano tenuti al versamento dell’acconto della maggiorazione, a condizione che l’importo del rigo RQ62, colonna 10 (“Imposta”), del modello REDDITI SC 2023 (al netto degli importi indicati nelle colonne 13 “Detrazioni” e 15 “Crediti d’imposta e ritenute”) risulti pari o superiore a 21 euro.
Come noto, l'articolo 19, commi 13 - 22 del D.L. 201/2011 convertito ha istituito:
In particolare, per il versamento dell’Ivie/Ivafe valgono le medesime regole previste ai fini Irpef. Soggetti passivi dell'imposta, oltre alle persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia, sono gli enti non commerciali (tra cui anche i trust e le fondazioni), le società semplici e i soggetti alle stesse equiparati ex art. 5 del Tuir (per effetto dell’articolo 1, comma 710 lett. a) della L. 160/2019).
L’acconto 2023 è dovuto se l’importo indicato nel rigo RW7, colonna 1 (IVIE) o rigo RW6, colonna 1 (IVAFE) del modello redditi PF è pari o superiore a 52 euro, mentre non è dovuto se di ammonta non superiore a 52 euro. Tuttavia, l’acconto va versato in 2 rate laddove l’importo della prima rata superi 103 euro. La seconda rata, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto per la prima rata, va versata entro il 30 novembre; laddove l’importo dovuto per la prima rata fosse inferiore a 103 euro, l’acconto va versato in un’unica soluzione sempre entro il 30 novembre.
Il versamento in acconto dell’Irap 2023 deve essere effettuato, in generale, secondo le modalità ed i termini previsti per le imposte sui redditi.
ATTENZIONE: dal periodo 2022, per effetto della norma di cui all’articolo 1, comma 8 della L. 234/2021, le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni sono escluse dal versamento dell’IRAP a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un’autonoma organizzazione. Conseguentemente, gli stessi soggetti non sono tenuti al versamento dell’acconto IRAP.
Diversamente, restano tenuti al versamento dell’acconto 2023:
Sono tenuti al versamento anche coloro che, pur essendovi obbligati, omettono di presentare l’IRAP 2023.
In base all’articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 435/2001, l’acconto va versato in due rate:
Per le regioni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2023, trovano applicazione le maggiorazioni di aliquota, l’acconto dell’IRAP dovrà essere determinato:
Analogamente al passato, anche quest'anno, in caso di adozione del metodo "storico", in presenza di specifiche disposizioni scatta l’obbligo di rideterminazione delle imposte 2022 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2023. A tal fine, occorre compilare il rigo RN61 del modello redditi PF.
A favore dei distributori di carburante è riconosciuta “a regime” una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa (art. 34, L. 183/2011) individuata dalle seguenti percentuali del volume d’affari.
Volume d’affari |
% riduzione del reddito |
Fino a €.1.032.000 |
1,1% |
oltre € 1.032.000 e fino a € 2.064.000 |
0,6% |
oltre € 2.064.000 |
0,4% |
Per il calcolo dell’acconto Irpef/Ires 2023 con il metodo “storico”, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante devono assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tener conto della suddetta deduzione. Infatti, l’articolo 34, co. 2 della L. 183/2011 afferma che i soggetti interessati dalla deduzione: “nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1”. Diversamente, occorre tenerne conto nella determinazione dell’acconto con il metodo “previsionale”.
In base all’articolo 49-bis del DLgs.171/2005 è possibile svolgere, in forma occasionale, l’attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto (ossia di durata complessiva non superiore a 42 giorni). Per i proventi derivanti da tale attività è prevista la possibilità, a richiesta del percipiente, di assoggettare gli stessi ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.
L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell’IRPEF, tramite il modello di F24, utilizzando il codice tributo “1847” (R.M. 43/E/2014) ed è disciplinata, ai fini della liquidazione, dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, dalle disposizioni previste per le imposte sui redditi. Qualora si opti per il regime di imposizione sostitutiva, i proventi dell’attività di noleggio concorrono alla formazione del reddito in base al quale determinare l’imposta su cui commisurare l’acconto; in particolare:
metodo storico |
se il regime è stato applicato nel 2022, ai soli fini del calcolo dell’acconto Irpef/Ires 2023, l’imposta dovuta deve essere rideterminata tenendo conto dei proventi assoggettati ad imposta sostitutiva. |
metodo previsionale |
rileva l’eventuale applicazione del regime agevolativo nel 2022. In tal caso, l’Irpef/Ires presunta va calcolata facendo concorrere al reddito complessivo anche i proventi che saranno poi assoggettati ad imposta sostitutiva. |
Per effetto dell’articolo 88, comma 3-bis del Tuir:
“Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure”. |
L'esclusione da imposizione riguarda, quindi, i soggetti sottoposti alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa, ecc..) nonché quelli sottoposti alle procedure di crisi o procedure di amministrazione straordinaria. Inoltre, va detto che i contributi esclusi da imposizione sono solo quelli percepiti a titolo di liberalità dalla data di apertura della procedura fino al 24° mese successivo alla chiusura della stessa.
Ciò premesso, in base all’articolo 14, comma 3 del D.L. 18/2016 “La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione … è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo”. Così, per il calcolo dell'acconto Irpef/Ires 2023 con il metodo storico, il reddito al 2022 deve essere rideterminato facendo concorrere allo stesso anche la quota (1/5) di liberalità dedotta. Diversamente, della quota deducibile e dell'esclusione da imposizione dei contributi 2023 occorre tenerne conto in caso di adozione del metodo previsionale.
Concludiamo l’analisi sulle modalità di determinazione e versamento del saldo e acconto delle imposte focalizzando l’attenzione sugli aspetti sanzionatori. Come noto, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del Dlgs. 471/1997, ossia:
Sono, inoltre, dovuti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dell’1,25% dall’1.1 al 31.12.2022 e del 5% a partire dall’1.1.2023. Tuttavia, per sanare le violazioni riguardanti l’omesso/tardivo versamento delle imposte è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso, operano le sanzioni “ridotte” di cui all’ articolo 13 del DLgs. 472/1997 dalla lettera a) alla lettera b-ter); per cui in relazione al momento in cui avviene la sanatoria va applicata la riduzione della sanzione: questa va da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo. Si ricorda che, per l’articolo 13 del DLgs.472/1997, la sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Sanzione ridotta |
Termine regolarizzazione |
da 0,1% a 1,4% (1/10 dell’1% a giorno) |
entro 14 giorni dalla scadenza, tenuto conto che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1% |
1,5% (1/10 del 15%) |
dal 15° al 30° giorno dalla scadenza; |
1,67% (1/9 del 15%) |
dal 31° al 90° giorno dalla scadenza; |
3,75% (1/8 del 30%) |
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore; |
4,29% (1/7 del 30%) |
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore; |
5% (1/6 del 30%) |
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore; |
Da ultimo, si rammenta che - per effetto dell'articolo 1 co. 1 della L.97/77 - se la dichiarazione del periodo precedente è omessa, la base su cui effettuare il calcolo dell'acconto è costituita dal reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto (C.M.31.10.77 n.96/13/3983). Pertanto, l'obbligo di pagare l'acconto resta fermo anche ove il contribuente, pur essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione del periodo d'imposta precedente.
Quadro Normativo |
- ARTICOLO 9, DEL D.L. 73/2022 CONVERTITO; - ARTICOLO 1, COMMA 8 DELLA L. 234/2021; - ARTICOLO 58 DEL D.L. N. 124/2019; - ARTICOLO 1, COMMA 710, LETT. A) DELLA L. 160/2019; - AGENZIA ENTRATE - RISPOSTA INTERPELLO N. 330/E/2019; |
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