Scade il termine per forfait delle partite Iva inattive

Pubblicato il 04 ottobre 2011 Per le partite Iva inattive, di chi non presenta la relativa dichiarazione da almeno tre anni oppure non svolge alcuna attività, ultima chiamata alla cassa. È, infatti, l’ultimo giorno utile per rimediare, con 129,00 euro - modello F24 “Elementi identificativi”- e senza sanzioni ulteriori, all’omessa comunicazione obbligatoria entro i 30 giorni successivi alla cessazione dell’attività. Con il forfait saranno ritenute sanate anche le irregolarità per la mancata presentazione delle dichiarazioni Iva e delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d’impresa e lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività che risulta dal modello.

Restano fuori dall’agevolazione i contribuenti che hanno già ricevuto l’atto di contestazione da parte del Fisco.

La semplificazione comporta che non si debbano presentare agli Uffici né la copia del versamento né la dichiarazione di cessazione attività, che in automatico sarà datata al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nell’F24 ad hoc.

Si ricorda che nella sezione “Erario ed altro” del modello di pagamento dedicato si deve indicare: la lettera “R” nel campo “tipo”, il numero della partita Iva da chiudere nel campo “elementi identificativi”, il codice tributo 8110 nel campo “codice”, l’anno di cessazione dell'attività nel campo “anno di riferimento”.

A partire dal 5 ottobre 2011, se non si è colta l’occasione, l’Agenzia potrà procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva in via ordinaria, ossia irrogando la sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.
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