La corte di Cassazione, con la sentenza n. 24132/2007, ha stabilito che il datore non può licenziare il dipendente, ravvisando una grave inadempienza nel ritardo della consegna del certificato medico, in occasione di un’assenza di due giorni di malattia, e nella mancata giustificazione dell’assenza di un terzo giorno. ha chiarito che la sanzione irrogata al lavoratore deve essere sempre proporzionata al comportamento posto in essere, anche quando secondo l’impresa il comportamento si inserisce nell’ambito di un contesto recidivante offerto da sanzioni per precedenti mancanze.
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