Sanzioni pesanti se c’è dolo

Pubblicato il 13 giugno 2009 Assonime, con la circolare n. 24 di venerdì 12 giugno, si sofferma sul tema della sanzione “pesante” per l’indebita compensazione di crediti inesistenti, che è stata introdotta dalla manovra anti-crisi (DL 185/08), secondo cui tale sanzione si dovrebbe applicare solo alle violazioni dolose, anche se la formulazione letterale della norma delinea una portata più ampia. Lo scopo della circolare è quello di contrastare l’evasione fiscale attraverso disposizioni in materia di controlli, accertamento, interpello, sanzioni e riscossione. A tal proposito, appare molto significativa proprio una riflessione sulla norma contenuta al comma 18, dell’articolo 27, secondo cui l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta inesistenti è punito con la sanzione dal 100 al 200% dell’importo indebitamente utilizzato. In mancanza di dolo, si deve applicare la sanzione più tenue del 30% prevista per la compensazione di crediti non spettanti. Il documento si sofferma sulla portata della nuova disposizione, evidenziando come essa non sia applicabile alla compensazione eccedente il limite di 516.456,89 euro stabilito dalla legge, poiché in tal caso il credito non è inesistente, ma piuttosto non utilizzabile in compensazione; questa ipotesi, quindi, resta punibile con la più tenue sanzione del 30%. Assonime esamina, su riferimento della norma, tutte le fattispecie di compensazione, sia orizzontale che verticale, di crediti inesistenti, tanto colpose quanto dolose. La sanzione pesante riguarda non solo l’ipotesi in cui la condotta sia rivolta a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta oppure ad ostacolare l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, ma anche i casi di negligenza, imprudenza o imperizia.
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