Il 21 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 7427 con la quale fornisce alcuni chiarimenti, al proprio personale ispettivo, in merito alla disciplina sanzionatoria in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, comma 20, del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2017), convertito nella legge del 21 giugno 2017, n. 96 (G.U n. 144 del 23 giugno 2017), relativamente alle nuove regole in materia di nuove prestazioni di lavoro occasionali.
Tale nota segue la circolare del 9 agosto, 2017, n. 5, con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva provveduto a fornire, alle proprie articolazioni periferiche, le prime indicazioni operative finalizzate a sanzionare i comportamenti di chi utilizza le nuove prestazioni occasionali in modo difforme da quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.
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