Sanzioni per ritenute previdenziali non versate: il termine INPS è di 90 giorni

Pubblicato il 08 aprile 2025

L’INPS ha 90 giorni di tempo per notificare la violazione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, a partire dalla data in cui riceve gli atti dall’autorità giudiziaria. Questo termine è perentorio e, se non viene rispettato, l’INPS perde il diritto di sanzionare.

Se l’autorità giudiziaria non invia gli atti, il termine dei 90 giorni inizia comunque a decorrere dal 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 8/2016), quando risulta che l’INPS ha potuto accertare la violazione utilizzando dati già in suo possesso, senza dover svolgere ulteriori indagini o approfondimenti.

Sanzioni INPS per omesse ritenute: per la Cassazione il termine di 90 giorni è decadenziale

La Corte di Cassazione, con tre recenti sentenze - n. 8075 del 27 marzo 2025, n. 7641 del 22 marzo 2025 e n. 7845 del 25 marzo 2025 - ha fornito una lettura univoca e sistematica dell’art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 8 del 2016, affermando, in primo luogo, la natura decadenziale del termine di novanta giorni entro il quale l’INPS è tenuto a notificare la violazione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo Decreto legislativo.

Decorrenza del termine: distinzione tra ricezione degli atti e assenza di trasmissione  

La norma in esame prevede che l’autorità amministrativa, a seguito della trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, debba notificare al responsabile gli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione.

Tuttavia, nelle fattispecie in cui non vi sia stata alcuna trasmissione degli atti, il termine decorre - secondo l’interpretazione della Cassazione - dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016, a condizione che l’accertamento della violazione non abbia richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell’INPS.

Rinvio alla Legge n. 689/1981 e principio di legalità  

Le sentenze richiamano l’art. 6 del D. Lgs. n. 8/2016, che stabilisce l’applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni della Legge n. 689 del 1981.

In particolare, l’art. 14, comma 2, di quest’ultima prevede espressamente la decadenza della potestà sanzionatoria in caso di mancata notifica entro novanta giorni dall’accertamento.

La Corte di Cassazione ha ritenuto tale regime costituzionalmente necessario, sulla base dei principi di legalità (art. 23 Cost.), diritto di difesa (art. 24 Cost.) e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), evidenziando come il rispetto di termini certi garantisca la certezza del diritto e la tutela della posizione giuridica dell’incolpato.

Le vicende esaminate

Nel caso specificamente esaminato nella sentenza n. 7845/2025, l'autorità giudiziaria aveva effettivamente trasmesso gli atti all’INPS.

In particolare, la Procura della Repubblica aveva inviato gli atti in data 13 giugno 2016, mentre l’INPS aveva notificato la violazione in data 17 aprile 2017, ben oltre i 90 giorni.

Nella decisione, quindi, è stata confermata la natura perentoria del termine di 90 giorni nei casi ordinari, in cui l’INPS abbia ricevuto formalmente gli atti: l’inosservanza del termine costituisce causa di decadenza in via diretta, senza bisogno di ulteriori valutazioni istruttorie.

Mancata trasmissione degli atti

Per contro, nelle vicende esaminate dalle sentenze nn. 8075/2025 e n. 7641/2025 non vi era stata alcuna trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria.

Il termine di 90 giorni, pertanto, è stato ritenuto decorrente dal 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016), ma solo perché non era necessaria alcuna attività istruttoria da parte dell’INPS, essendo i dati già disponibili internamente all’ente.

Nei predetti casi, ossia, è stato ritenuto che la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell’addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del Decreto, vale a dire quando, intervenuta la depenalizzazione, l’INPS avrebbe potuto comunque,  motu proprio, dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione.

Queste pronunce, pertanto, si focalizzano su una casistica particolare (assenza di trasmissione giudiziaria), valorizzando la necessità del rispetto dei principi costituzionali (legalità, certezza del diritto, difesa) anche in assenza di un innesco formale del procedimento.

Conferma giurisprudenziale: pronunce coerenti  

Le tre decisioni in esame, in definitiva, confermano che:

Principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione 

Di seguito il principio di diritto enunciato nelle sentenze nn. 8075/2025 e 7641/2025 (e nello stesso senso si segnala anche la sentenza n. 9015/2025):

"Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria".

Conclusioni  

Le pronunce del 2025 rappresentano un consolidamento interpretativo che impone all’INPS e agli altri enti sanzionatori una rigorosa osservanza dei termini procedurali.

L’inosservanza del termine di 90 giorni, ove ricorrano le condizioni delineate, determina l’inefficacia dell’intero procedimento sanzionatorio, in ossequio ai principi costituzionali e alle esigenze di certezza giuridica del contribuente.

Tabelle di sintesi delle decisioni

Sentenza Sintesi del caso Questione dibattuta Soluzione della Corte di Cassazione
Cass. civ. Sez. Lavoro, 27 marzo 2025, n. 8075 L’INPS aveva irrogato sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali relative a periodi tra il 2013 e il 2015. Non vi era stata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria. L’accertamento era stato effettuato tramite verifica degli archivi interni. Se, in assenza di trasmissione degli atti, il termine di 90 giorni decorra dal 6 febbraio 2016, qualora l’INPS non abbia svolto attività istruttoria. Il termine decorre dal 6 febbraio 2016. Accertata la decadenza dell’INPS per notifica tardiva, in quanto l’accertamento si è basato su dati già disponibili e non ha richiesto istruttoria.
Cass. civ. Sez. Lavoro, 22 marzo 2025, n. 7641 Fattispecie simile alla precedente, relativa a omessi versamenti tra ottobre 2015 e gennaio 2016. Nessuna trasmissione degli atti. L’INPS ha operato con dati già presenti nei propri archivi. Stessa questione della sentenza n. 8075: decorrenza del termine di 90 giorni in assenza di atti e di attività istruttoria. Confermata la linea interpretativa: il termine decorre dal 6 febbraio 2016 e la mancata notifica entro 90 giorni comporta la decadenza.
Cass. civ. Sez. Lavoro, 25 marzo 2025, n. 7845 In questo caso vi è stata trasmissione degli atti da parte della Procura in data 13 giugno 2016. La notifica della violazione è però avvenuta il 17 aprile 2017, ben oltre i 90 giorni previsti. Se, in caso di trasmissione degli atti, l’INPS decada dalla potestà sanzionatoria quando la notifica è effettuata oltre i 90 giorni dalla ricezione. La Corte ha affermato che il termine ha natura perentoria anche nei casi ordinari. La notifica tardiva determina la decadenza della potestà sanzionatoria.
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