Con nota prot. n. 7122 dell’11 giugno 2018, l’ANPAL ha fornito indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (NASpI e DIS-COLL) che non abbiano partecipato alle misure di politica attiva proposte o che non abbiano accettato offerte di lavoro congrue.
Nelle more dell’entrata in funzione di una procedura informatizzata, che sarà resa disponibile dell’ANPAL sul proprio portale, il provvedimento sanzionatorio del Centro per l’impiego sarà trasmesso ad ANPAL mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it, allegando quanto ritenuto opportuno a supporto.
Il medesimo provvedimento sarà inviato anche alla sede INPS competente, per gli eventuali atti di propria competenza.
I beneficiari di strumenti di sostegno al reddito potranno comunque presentare ricorso al “Comitato per i ricorsi di condizionalità” entro trenta giorni solari dal ricevimento della sanzione.
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