Sanzioni light per omessi contributi degli avvocati

Pubblicato il 29 gennaio 2011 E' entrato in vigore il primo gennaio scorso il nuovo regolamento, approvato con decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, contenente le sanzioni per gli avvocati iscritti alla Cassa forense che hanno omesso di pagare i relativi contributi.

Il provvedimento è clemente con coloro che si ravvedono: sanzioni ridotte alla metà se la regolarizzazione è spontanea e sanzioni ridotte di 1/3 se il pagamento avviene senza contestazione dell'accertamento effettuato dalla cassa forense.

L'articolo 14 del decreto specifica che vengono ridotte del 50% tutte le sanzioni nel caso che il soggetto inadempiente provveda, prima della formale contestazione da parte della Cassa, alla regolarizzazione dell’omissione. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione, entro 120 giorni dalla comunicazione del conteggio.

L'articolo 13, dedicato all'accertamento per adesione, dispone la riduzione di 1/3 della sanzione se l'iscritto, a cui è inviata la formale contestazione, aderisce all’accertamento versando gli importi dovuti nei modi ed entro i termini comunicati dalla Cassa. Inoltre nessuna sanzione viene inflitta per il ritardo nella comunicazione dei redditi relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati nonché agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti.

Ancora, la Cassa ha ridotto le sanzioni per gli omessi versamenti dei contributi in autoliquidazione: dal 30 al 24% per omesso pagamento; per ritardato pagamento entro 8 giorni si pagheranno solo gli interessi nella misura del 2,75%. Infine, sono stati aumentati gli importi minimi stabiliti per le sanzioni relative agli inadempienti contributivi che passano da 15 a 30 euro.
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