Con ordinanza n. 73 depositata ieri, la Consulta ha spiegato come non siano illegittime le sanzioni irrogate nei confronti di chi eserciti l'attività di intermediazione finanziaria senza essere iscritto all'elenco dell'Uic. La questione di legittimità era stata sollevata dai Tribunali di Palermo, Macerata ed Alessandria nei confronti dell'art. 5, comma 3 del Dlgs n. 153/1997 in quanto il legislatore non avrebbe rispettato il vincolo di prevedere con decreto solo contravvenzioni e non delitti. Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, i Tribunali, hanno dubitato della legittimità di una misura sbagliando nell'identificazione della norma di delega che sarebbe stata violata: il Governo, in particolare, si era mosso nel rispetto dei limiti imposti dalla legge comunitaria n. 52/1996.
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