Sanzioni importanti per il lavoro nero, anche se occasionale

Pubblicato il 29 giugno 2013 Con la sentenza n. 16340 del 28 giugno 2013, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro il provvedimento con cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto impositivo notificato ad un imprenditore edile in considerazione della sanzione di oltre 45mila euro a lui irrogata per presunto lavoro nero di un lavoratore, trovato nel cantiere dell'impresa durante un'ispezione.

Nel testo della sentenza impugnata – ha sottolineato la Corte - non era stato spiegato perché il rapporto di lavoro in oggetto fosse da considerare occasionale e non continuativo, né perché un rapporto di lavoro, sia pur occasionale e non continuativo, “non possa avere natura di rapporto di lavoro dipendente, e cioè di rapporto di lavoro caratterizzato dall'assoggettamento del lavoratore al potere ispettivo del datore di lavoro”.

Secondo la Suprema corte, in tale contesto, non potevano assumere alcuna rilevanza decisiva le circostanze dedotte dall'imprenditore relativamente all'iscrizione dell'operaio nell'albo delle imprese artigiane e alla breve durata del rapporto, di solo quattro giorni.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy