Sanzioni civili per omessa contribuzione in caso di reintegra
Pubblicato il 30 ottobre 2014
Con la
sentenza n. 19665 del 18 settembre 2014, la Corte di Cassazione risolve la questione inerente le condizioni e i presupposti per l’applicabilità delle
sanzioni civili in caso di
mancato pagamento dei contributi previdenziali, a seguito di
reintegra del lavoratore per licenziamento illegittimo.
Prima della legge n.
92/2012, le sanzioni civili erano dovute solo quando il licenziamento era stato dichiarato nullo oppure inefficace, mentre dal 2012, la Riforma Fornero spinge a distinguere caso per caso.
Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale nel frattempo sorto, i Supremi giudici, con la sentenza 19665/2014, esprimono il seguente principio di diritto:
“In caso di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, il datore di lavoro, qualora il licenziamento sia dichiarato nullo ed inefficace, è soggetto alle sanzioni civili per omissione contributiva, mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva”