Sono legittime le sanzioni amministrative inflitte nel 2009 dal Direttorio della Banca d’Italia ai componenti del Collegio sindacale della Bnl per carenza di controlli nel governo della funzione antiriciclaggio.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso degli incolpati avverso il Provvedimento di condanna della Banca d’Italia.
I ricorrenti lamentavano in particolare come nel procedimento sanzionatorio condotto dalla Banca d’Italia, non fosse stato assicurato agli opponenti il rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e del diritto di difesa. Ciò in quanto né la proposta sanzionatoria dell’organo che gestisce la fase istruttoria (Commissione), né il parere dell’Avvocato Generale, sulla cui base il Direttorio ha applicato la sanzione, erano stati portati a conoscenza dei ricorrenti medesimi.
Censura disattesa dalla Suprema Corte, secondo cui, viceversa, il parere dell’Avvocato Generale e la proposta della Commissione non costituiscono atti istruttori, in quanto con gli stessi, i predetti organi esprimono soltanto una valutazione sui medesimi atti istruttori già noti agli incolpati ed in ordine ai quali anche questi ultimi hanno avuto modo di esprimere una loro valutazione, che resta nel fascicolo a disposizione del Direttorio.
La mancata trasmissione dei predetti atti agli incolpati, pertanto, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio ai danni di tali soggetti, il cui diritto di difesa è comunque garantito dalla comunicazione dell’inizio del procedimento, dalla contestazione degli addebiti, dalla indicazione degli elementi a loro carico, dalla facoltà di presentare controdeduzioni, dall'audizione personale e dalla messa a disposizione delle fonti di prova raccolte in fase istruttoria.
D’altra parte la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte occasione di affermare – conclude la Corte con sentenza n.19219 del 28 settembre 2016 – che in tema di sanzioni amministrative nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo di istituiti bancari, il rispetto del principio del contraddittorio e di distinzione tra fase istruttoria e decisoria, non comporta la necessità che gli incolpati siano ascoltati durante la discussione orale dinanzi all'organo decidente, essendo sufficiente che a quest’ultimo siano rimesse le difese scritte dei medesimi incolpati ed i verbali delle dichiarazioni da loro rilasciate.
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