Sanzione unica per gli intermediari

Pubblicato il 20 febbraio 2008 Alcune interpretazioni su Unico 2008 sono fornite dalla circolare 11/E/2008, emessa ieri dal Fisco, che spiega che per gli errori del modello commessi dagli intermediari la sanzione è solo una, anche quando le dichiarazioni inviate con l’unificata sono di più. Per le dichiarazioni omesse o tardive è esclusa l’applicazione del cumulo giuridico sulle sanzioni a carico dell’intermediario. Questi, in ipotesi di ravvedimento, è tenuto a fare riferimento alle sanzioni applicabili per ciascuna dichiarazione omessa o presentata in ritardo. Per diverse violazioni contestate con un unico atto, il Centro di assistenza fiscale (Caf) può liberamente definire alcune contestazioni, presentando ricorso per le altre.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

IMU sui beni-merce: la Corte costituzionale conferma l’obbligo

18/04/2025

Dimissioni per fatti concludenti, ecco i chiarimenti del Ministero del lavoro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy