Sanzione per dichiarazione infedele copre anche l’omesso versamento

Pubblicato il 09 dicembre 2020

Nel caso in cui il mancato versamento dell’Iva sia diretta conseguenza della omessa indicazione, nella dichiarazione, dell’importo dell’imposta effettivamente dovuta, una tale condotta integra dichiarazione infedele, per la quale è prevista la sanzione più grave di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 471/1997.

Detta ultima sanzione copre non solo la violazione formale dell’infedele dichiarazione, ossia una dichiarazione errata recante un importo inferiore a quello realmente dovuto, ma anche il conseguente ed inevitabile mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta.

In tale caso, infatti, la parte contribuente non può, ovviamente, provvedere materialmente al versamento dell’importo corretto, atteso che il pagamento corrisponde al dato indicato nella stessa dichiarazione.

Ne discende che la sanzione meno favorevole per dichiarazione infedele assorbe anche l’omesso versamento dell’imposta ed osta all’applicazione di quella prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 per omesso versamento.

Unico comportamento omissivo, una sola sanzione (la più grave)

Così la Corte di cassazione, Quinta sezione civile, nel testo della sentenza n. 27963 del 7 dicembre 2020.

Nella vicenda in esame, la Suprema corte ha confermato la decisione con cui la CTR aveva accolto le ragioni di una contribuente, oppostasi ad un avviso di accertamento del Fisco.

In questo, le era stata applicata la sanzione per mancato versamento dell’Iva quando, per il medesimo anno d’imposta, la contribuente aveva già provveduto al pagamento della sanzione di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 471/1997 e al versamento rateizzato dell’imposta.

I giudici di appello avevano annullato il secondo avviso, osservando che si era in presenza di un unico comportamento omissivo, in ordine al quale era applicabile una sola sanzione.

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