Sanzione disciplinare per il comportamento scorretto del magistrato
Pubblicato il 01 ottobre 2009
Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 20730 del 28 settembre 2009, hanno respinto il ricorso presentato da un magistrato, in ruolo presso il Tribunale di Ancona, contro il trasferimento con cui era stato sanzionato dal Csm dopo che nei suoi confronti erano stati presentati innumerevoli esposti inoltrati dagli avvocati del Foro marchigiano. Gli avvocati lamentavano il fatto che il magistrato bocciava “sistematicamente” i loro ricorsi definendoli come inammissibili o improcedibili e, senza dare l'opportunità di difendersi e di parlare in aula, invitava immediatamente le parti a rassegnare le conclusioni. I giudici di legittimità, nel sottolineare come in via di massima non è possibile sindacare i provvedimenti giurisdizionali in via disciplinare, hanno giudicato la condotta del giudice come scorretta avendo di fatto “precluso alle parti di esercitare il proprio diritto di difesa ed in particolar modo quello dispositivo o non consentito in radice l'attivazione del contraddittorio, definendo comunque 93 di detti giudizi pur aventi gli oggetti e le situazioni più variegati, sempre e comunque con la stessa identica decisione di inammissibilità, improcedibilità, carenza di legittimazione ed interesse ad agire”.