Sanzione disciplinare: l’audizione va differita se il lavoratore è malato

Pubblicato il 10 ottobre 2017

Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, in caso di irrogazione di licenziamento disciplinare e salvo che la richiesta del lavoratore di differimento dell'audizione sia giustificata da una possibilità di presenziare meramente disagevole o sgradita, sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di accoglierla soltanto se questa risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (Cass. 31 marzo 2011, n. 7493; Cass. 7 maggio 2015, n. 9223).

Quindi, il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, ad essere sentito oralmente dal datore di lavoro per esercitare il proprio diritto di difesa.

Stante ciò la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23510 del 9 ottobre 2017, ha ritenuto illegittimo un licenziamento intimato ad una lavoratrice, ritenendo ingiustificato il rifiuto opposto dalla società datrice alla richiesta di differimento dell'audizione – peraltro tempestivamente ricevuta - per impossibilità della dipendente a presenziare in ragione di uno stato di malattia debitamente certificato, ed ha condannato la società datrice all'immediata reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro occupato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy