Sanzione a carico degli amministratori senza delega che non vigilano sulle operazioni finanziarie

Pubblicato il 06 febbraio 2013 Nell’ambito delle società bancarie, anche i consiglieri non esecutivi devono possedere ed esprimere “costante ed adeguata conoscenza del business bancario” e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare “un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed efficacemente esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organismi esecutivi attraverso un costante flusso informativo”.

Ne consegue che il dovere degli stessi di agire informati non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati attraverso i rapporti dei quali la legge onera questi ultimi.

Così, il consigliere di amministrazione, senza delega, che non sorvegli gli investimenti sospetti effettuati dagli amministratori delegati rischia una sanzione pecuniaria.

E’ quanto sancito dalla Cassazione, Seconda sezione civile, nel testo della sentenza n. 2737 del 5 febbraio 2013.
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