Sanzionabile penalmente la fruizione indebita del bonus fiscale
Pubblicato il 15 ottobre 2013
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 42151 del 14 ottobre 2013, interviene su un ricorso presentato dal legale rappresentate di una società, al quale erano stati sequestrati beni in via preventiva a seguito dell’accusa di infedele dichiarazione ai fini della fruizione indebita da parte della società da lui rappresentata dell’agevolazione Tremonti ter.
Nel respingere il ricorso, la Suprema Corte specifica che godere di agevolazioni fiscali – nel caso di specie appunto l’agevolazione di cui all'art. 5, comma 1, del Dl n.
78 del 2009 – sulla base di costi sostenuti in precedenza equivale ad una frode fiscale vera e propria. Il rappresentate legale aveva, infatti, comunicato per la richiesta del bonus l’acquisto di un bene sostenuto l’anno precedente, indicando così un costo fittizio.
Per la corretta fruizione dell’agevolazione fiscale, invece, secondo la sentenza, è necessario che la variazione in diminuzione contabilizzata e rilevante ai fini del beneficio sia un elemento effettivo del passivo in grado di incidere sul reddito di esercizio così da abbattere l’utile tassabile. Le spese indicate dal contribuente, invece, essendo riferite ad un esercizio diverso da quello per cui si richiede l’agevolazione, devono essere considerate anche falsamente riportate in dichiarazione e, dunque, soggette alle disposizioni penali.