Sanità: prestazioni aggiuntive con flat tax. Per quali soggetti?

Pubblicato il 05 febbraio 2025

Per mezzo della consulenza giuridica n. 2 pubblicata il 3 febbraio 2025, vengono resi chiarimenti sull’imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale.

La problematica è focalizzata sull'applicazione dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, recante "Interventi immediati per la diminuzione dei periodi di attesa per i servizi sanitari", che è stato successivamente convertito con modifiche nella legge del 29 luglio 2024, n. 107.

La norma ha introdotto una tassa sostitutiva del 15% sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le addizionali regionali e comunali, applicata ai compensi ricevuti per l'esecuzione di attività supplementari realizzate dai dirigenti medici e dal personale sanitario.

Flat tax per prestazioni aggiuntive

Un’Associazione sostiene che anche le strutture di sanità privata accreditata, di cui all'articolo 8-quater, Dlgs 502/1992, contribuiscono a ridurre le liste di attesa, come evidenziato dall'articolo 3, comma 10, del Dl n. 73/2024.

In questo contesto, il richiedente sottolinea che questo obiettivo è parte integrante della logica stessa dell'accreditamento, il quale, fungendo da strumento di sussidiarietà orizzontale mirato a potenziare l'offerta di servizi sanitari e assistenziali in specifici ambiti definiti dalle autorità regionali, conferisce agli enti privati un ruolo complementare e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale.

L'Associazione sottolinea che gli attuali Contratti Collettivi Nazionali per i dirigenti medici della sanità privata regolano specificamente il caso delle prestazioni extra mirate a ridurre le liste d'attesa.

Pertanto, ci si interroga se il beneficio fiscale, stabilito dall'articolo 7 del Dl n. 73/2024, sia estendibile ai compensi versati per le attività supplementari effettuate dal personale della sanità privata accreditata.

Ccnl della dirigenza medica

Nella consulenza giuridica n. 2 pubblicata il 3 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate rappresenta che la suddetta norma, al primo comma (contenente la tassazione dei compensi dei dirigenti sanitari), stabilisce che:

La sezione d) del primo paragrafo del suddetto articolo 89 specifica che la realizzazione di attività libero-professionale fuori dall'orario di servizio può includere anche la “partecipazione ai ricavi di servizi professionali, sollecitati a pagamento da terze parti (singoli utenti, gruppi, aziende o entità) all'ente o azienda anche allo scopo di facilitare la riduzione dei tempi di attesa, conformemente ai piani elaborati dall'ente stesso in accordo con le squadre dei servizi coinvolti”.

Per quanto riguarda la questione sollevata, i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto 73/2024 citano espressamente i contratti collettivi nazionali coinvolti nella misura, ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità per il triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021.

Il primo comma dell'articolo 1 del CCNL per il personale del Comparto Sanità stabilisce che “questo contratto si estende a tutto il personale a contratto indeterminato e determinato impiegato da tutte le strutture e enti del comparto specificato all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di negoziazione collettiva del 3 agosto 2021”.

Secondo l'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 3 agosto 2021, il settore della negoziazione collettiva sanitaria include le strutture sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Le stesse osservazioni si applicano al CCNL dell'Area Sanità per il personale dirigente.

La disposizione, quindi, limita l'applicazione del beneficio fiscale esclusivamente alle attività supplementari realizzate dai dirigenti e dal personale sanitario che sono soggetti alla contrattazione collettiva nazionale.

Ciò trova conferma nella relazione illustrativa al decreto, nella quale si dichiara che per incentivare i dirigenti medici e il personale sanitario impiegati nel Servizio sanitario nazionale, si introduce un'imposta sostitutiva sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e sulle addizionali comunali, fissata al 15 per cento sulle tariffe orarie delle attività supplementari effettuate dal suddetto personale.

Alla luce di quanto riportato, la suddetta imposta sostitutiva non può essere estesa ai compensi versati al personale della sanità privata accreditata, ai quali non si applicano i menzionati contratti collettivi.

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