Sanedil: nuovi contributi per part time e intermittenti dal 1° ottobre

Pubblicato il 11 ottobre 2024

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori edili (SANEDIL) rendo noto che è stato modificato l’articolo 11 del proprio Regolamento, approvato dagli Organi del Fondo, riguardante le nuove modalità di calcolo del contributo per gli impiegati part-time e intermittenti, che entrerà in vigore a partire dai versamenti del mese di competenza ottobre 2024.

Fondo Sanedil

Sanedil è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per operai e impiegati nel settore edile, istituito nel 2018 in seguito ai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per l'industria, le cooperative, le imprese artigiane e le PMI del settore edilizio.

L'iscrizione al Fondo avviene automaticamente tramite il versamento contributivo da parte dell'azienda alla Cassa Edile/EdilCassa. I lavoratori iscritti e i loro familiari possono usufruire di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, garantite fino alla fine del terzo mese successivo ad un’eventuale disoccupazione del lavoratore.

In collaborazione con UniSalute, Sanedil offre un Piano Sanitario unico Plus, che include una vasta gamma di prestazioni disponibili in oltre 9.000 strutture convenzionate. Le principali aree coperte dal piano comprendono ricoveri per interventi chirurgici, servizi diagnostici, protesi, maternità, alta specializzazione, fisioterapia, lenti, visite specialistiche, odontoiatria, gravi invalidità e altre prestazioni diagnostiche specifiche.

Modifica dell’articolo 11 del Regolamento Sanedil

Dal 1° ottobre 2024, secondo la modifica introdotta all'articolo 11 del Regolamento Sanedil, per i lavoratori a tempo parziale e intermittenti, l'imponibile retributivo utilizzato per il calcolo del contributo FSN Sanedil (composto da minimo, contingenza, EDR e Premio di produzione) non sarà più riproporzionato in relazione al minor orario contrattuale e pertanto la contribuzione deve essere versata per intero, come segue:

I versamenti devono essere effettuati per tutte le forme di lavoro subordinato, senza eccezioni in base alla natura del rapporto di lavoro, e includono anche i lavoratori in malattia, in maternità o sospesi a seguito dell’attivazione di ammortizzatori sociali.

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