Sanatoria stranieri. Per i collaboratori domestici in arrivo i Mav

Pubblicato il 28 settembre 2012 Sono stati resi importanti chiarimenti in materia di sanatoria per i lavoratori stranieri durante la videoconferenza svoltasi presso l’Inps il 27 settembre 2012, a cui hanno partecipato l’Inail, le Casse edili ed un rappresentante del ministero dell’Interno.

In particolare, sono state dettate alcune precisazioni che modificano le istruzioni fornite dallo stesso Inps con circolare n. 113/2012. Una di queste attiene alla regolarità contributiva: questa sarà oggetto di verifica con riferimento ai soli lavoratori emersi e non allargata a tutti i dipendenti dell’azienda.

Sono in arrivo, per i datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione per i lavoratori domestici, i bollettini Mav, insieme alle lettere di assunzione, per effettuare i pagamenti dei contributi del secondo, terzo e quarto trimestre 2012. I datori di lavoro dovranno eseguire una prima iscrizione provvisoria - usando il codice 8912; a seguito di perfezionamento, presso lo sportello unico, del contratto di soggiorno e se è stata posta in essere la dovuta procedura, si giungerà al consolidamento del rapporto lavorativo eseguendo l’iscrizione con il codice 9212.

Con riferimento alle aziende agricole, è stato chiarito che dovranno essere presentati due Dmag: uno per i lavoratori da regolarizzare ed uno per quelli già in regola.

Per tutte le aziende non agricole, sarà aperta una posizione 5W identificativa dei lavoratori oggetto di sanatoria; alla fine dell’iter per la regolarizzazione, la suddetta posizione sarà inserita, per gli iscritti all’Inps, in quella esistente. Per gli altri, sarà valida la matricola assegnata in sede di regolarizzazione eliminando il codice 5W.

Sul fronte Inail, si specifica che, per ogni lavoratore oggetto di sanatoria, deve essere aperta una nuova Pat, avente data di inizio corrispondente a quella della denuncia Inps.

Infine, l’Inps emanerà una nuova circolare in cui saranno contenute precisazioni riguardanti la questione degli “organismi pubblici”, da cui deve provenire la documentazione attestante la presenza in Italia dello straniero dal 31 dicembre 2011.

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