La Corte di cassazione, con sentenza n. 23751 del 2008, ha precisato che, in materia di locazioni di immobili urbani, il termine di grazia per sanare la morosità, come previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è da qualificarsi perentorio e, quindi, non prorogabile. Poiché questo tipo di sanatoria costituisce un'eccezione al principio generale di cui all'art. 1453, ultimo comma, cod. civ., si avrà grave inadempimento del conduttore, sussistente ope legis, se entro detto termine lo stesso non provvederà a sanare la mora.
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