Sanatoria magazzino: per ISA e forfetari versamenti ad agosto con maggiorazione

Pubblicato il 01 agosto 2024

Tutto pronto per l’adesione alla "rottamazione" del magazzino.

I soggetti che hanno provveduto nel bilancio 2023 all'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino all'1.1.2023, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2024, devono riportare i relativi dati nel modello Redditi 2024.

Nell’ambito della legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 78-85 della L. 213/2023), come noto, è stata riproposta, la possibilità di regolarizzare le scritture di magazzino adeguandole alla giacenza effettiva. Si tratta di una eventualità, circoscritta al periodo in corso al 31.12.2023 e particolarmente vantaggiosa per le aziende che presentano disallineamenti nelle giacenze di magazzino.

Interessati dalla misura sono gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (e, quindi, interessati sono solo gli OIC adopter).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della L. 213/2023, l'adeguamento può riguardare le esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del Tuir; si tratta, in particolare, delle rimanenze:

Non sono interessate dalla sanatoria, invece, le esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, Tuir. Inoltre, non sono interessate dalla regolarizzazione le esistenze iniziali relative a servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutati in base a quanto previsto dall'art. 92, comma 6, TUIR (ossia, in base alle spese sostenute nell'esercizio).

Operativamente, l'adeguamento delle esistenze iniziali può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi ovvero l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza “omesse”. A tal fine, è richiesto il versamento di una imposta sostitutiva nella misura del 18% nonché dell'Iva qualora la regolarizzazione sia effettuata con l'eliminazione delle predette esistenze. Con il DM 24.06.2024 sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute per l'adeguamento, mentre con la risoluzione 30/E del 17.06.2024 sono stati istituiti i codici tributo per procedere al versamento delle suddette imposte.

In caso di pagamento rateale, l’Iva e l’imposta sostitutiva vanno versate in 2 rate di pari importo di cui:

la prima, entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative al 2023 che, nel caso dei  soggetti ISA  e dei contribuenti forfetari, è il 31 luglio ovvero il 31 agosto con applicazione della maggiorazione dello 0,40%;

la seconda rata, invece, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024, ossia entro il 30.11.2024.

Per l'adeguamento in esame occorre procedere alla compilazione della Sezione XXVII del quadro RQ (righi da RQ110 a RQ112) del modello dei redditi 2024 (esercizio 2023) nonché del rigo F08 del modello Isa, con  barratura di un'apposita casella. Tale barratura consente di evitare la segnalazione dell'anomalia connessa al fatto che il valore delle rimanenze finali 2022 è diverso da quello delle esistenze iniziali 2023.

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