Dal 16 settembre 2022 e fino al 16 gennaio 2023 è possibile definire in modo agevolato i giudizi tributari pendenti in Cassazione. Le istruzioni, con annesso modulo di domanda, sono state fornite dal provvedimento prot. 356446 del 16 settembre 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’atto dà attuazione all’articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
La norma suddetta offre la possibilità, ai contribuenti non integralmente soccombenti nei gradi di merito, di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, in base al valore della controversia.
Importante: sono ammesse le controversie per le quali il ricorso risulti notificato alla controparte entro la data del 16 settembre 2022, sempreché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una sentenza definitiva.
Per poter avvalersi della sanatoria, le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione:
Inoltre, per valore della controversia deve intendersi l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall’importo delle stesse.
La soccombenza deve essere riferita al singolo atto impugnato.
Come avviene la definizione? Per le controversie pendenti davanti alla Suprema Corte, in cui l’Agenzia risulti sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle liti sia non superiore a 100mila euro, è necessario il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Per quelle in cui l’Agenzia sia soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle liti, sia non superiore a 50mila euro, è dovuto il pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.
Il provvedimento 356446/2022 ha approvato il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in parola, insieme alle istruzioni per la compilazione.
Il modello va inviato all’indirizzo PEC dell’ufficio che è parte nel giudizio di merito, entro il 16 gennaio 2023; va inoltrata una distinta richiesta di definizione per ciascuna controversia tributaria. E’ esente l’imposta di bollo.
Per effettuare il pagamento deve essere utilizzato il modello F24 e va eseguito in un’unica soluzione; pertanto, è escluso il versamento a rate.
Inoltre:
Una successiva risoluzione agenziale fornirà il codice tributo da indicare nell’F24.
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