Deadline al 30 novembre 2023 per la procedura di riversamento introdotta dall’articolo 5 commi 7-12 del D.L. n.146/2021. Trattasi della particolare procedura che permette ai soggetti che, alla data del 22.10.2021, hanno utilizzato indebitamente in compensazione il bonus ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013, di regolarizzare la propria posizione senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Detta procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
La sanatoria è, comunque, preclusa laddove il credito d’imposta indebitamente utilizzato sia il risultato di condotte fraudolente, fattispecie simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o fatture che documentano operazioni inesistenti, mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Così, per chi intendesse seguire la strada della sanatoria, le linee operative restano quelle tracciate dalla norma e dal provvedimento n.188987/E/2022. Sul piano operativo, ai fini del riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato occorre procedere all’invio, entro il prossimo 30 novembre, di una apposita istanza. La sanatoria si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2023. In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 16 dicembre 2023, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025.
La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso, il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2023 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione. La rateazione è, invece, ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data. Il mancato pagamento di una delle rate previste entro la scadenza prevista (incluso il pagamento della prima rata e non versamento delle rate successive) comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti nonché l’applicazione di sanzioni e interessi.
Resta fermo che il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione. Inoltre, in esito al perfezionamento della procedura è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. n. 74/2000 che condanna chi non versa le somme dovute impiegando crediti d’imposta non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50 mila euro.
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