Con circolare n. 9 del 25 giugno 2018 San.Arti, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, ha reso noto di aver riaperto la campagna di iscrizione volontaria al Fondo per i familiari dei lavoratori dipendenti, per i titolari d’impresa artigiana, per i soci/collaboratori dell’imprenditore artigiano e per i loro familiari.
Per i titolari, soci e collaboratori si intendono:
Ricorda la circolare che qualora l’imprenditore artigiano abbia in forza personale dipendente, può procedere alla propria iscrizione al Fondo esclusivamente nel caso in cui siano stati iscritti a San.Arti., i propri lavoratori dipendenti.
L’iscrizione dei propri dipendenti deve risultare attiva al momento della procedura d’iscrizione del titolare e, comunque, non può essere successiva ai termini d’iscrizione della campagna.
La medesima regola vale per l’iscrizione di soci e collaboratori di imprese artigiane che abbiano in forza personale dipendente.
La quota contributiva prevista per gli imprenditori artigiani, soci e collaboratori è annuale anticipata ed è pari a € 295.
Il versamento del contributo potrà essere effettuato con la modalità della carta di credito (circuito MasterCard – Visa), oltre che con bollettino postale. In quest’ultimo caso la procedura fornirà in automatico il modello/format del bollettino postale già compilato contenente l’importo totale della quota contributiva.
Sono considerati familiari:
Ai fini dell’iscrizione dei familiari è obbligatorio iscrivere l’intero nucleo familiare che è da intendersi costituito da:
Possono essere esclusi dall’iscrizione al Fondo i familiari già coperti da altra Assicurazione/Fondo/Cassa/ Ente di assistenza sanitaria integrativa.
È prevista la possibilità di iscrivere i figli dai 18 anni ai 30 anni di età che versino in stato di inoccupazione/disoccupazione o comunque con un reddito da lavoro dipendente inferiore a 6.000 euro lordi.
Il lavoratore dipendente può iscrivere il proprio nucleo familiare a condizione che al momento della procedura d’iscrizione risulti rendicontata, nel precedente anno solare, la posizione contributiva della sua azienda oppure il lavoratore risulti in copertura nel periodo di carenza successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Titolare/Socio/Collaboratore può iscrivere il proprio nucleo familiare esclusivamente nel caso in cui iscriva al Fondo anche sé stesso.
Il versamento della quota contributiva per i familiari è annuale anticipato ed è calcolato sulla base della fascia di età dei familiari.
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