Salvaguardati. Risparmi trasferiti agli esclusi

Pubblicato il 13 novembre 2015

L’articolo 1, comma 235, Legge n. 228/2012, e l’articolo 1, comma 193, Legge n. 147/2013, nel definire le risorse finanziarie necessarie a garantire copertura alle operazioni di salvaguardia hanno anche stabilito le modalità con cui tali risorse potessero essere trasferite tra le categorie di soggetti tutelate.

L’INPS, con messaggio n. 6912 dell’11 novembre 2015, ha comunicato che nella Conferenza dei Servizi, conclusasi il 9 novembre 2015, è stato definito il percorso di rideterminazione dei risparmi, includendo il riconoscimento dell’applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo o permesso ex lege n. 104/1992 eccedenti il limite numerico previsto dalla Legge n. 124/2013 e dalla Legge n. 147/2014.

Quindi è stato predisposto l’invio delle certificazioni ai soggetti rientranti nelle suddette categoria di salvaguardati, a suo tempo sospese per effetto del superamento del plafond stabilito.

Quanto sopra è stato confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato stampa del 12 novembre 2015, in cui è stato, peraltro, sottolineato che saranno circa 5.000 i lavoratori interessati.

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