Salvaguardata l’occupazione nei casi di trasferimento di aziende in crisi

Pubblicato il 31 dicembre 2009

Con una sentenza dello scorso giugno, la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per le disposizioni di legge che assimilano la disciplina del trasferimento d’azienda in crisi a quella dell’azienda sottoposta a procedura concorsuale.

I giudici Ue hanno ritenuto che l’Italia sia venuta meno agli obblighi che impongono di non applicare le misure “ordinarie” che disciplinano i trasferimenti d’azienda tutte le volte che si tratti di un’impresa il cui stato di crisi è accertato.

Il legislatore è intervenuto e ha posto rimedio alla condanna del nostro Paese per la violazione della direttiva 23/2001/Ce. Con la legge n. 166/09, il legislatore ha dato attuazione alla sentenza della Corte Ue, apportando importanti modifiche all’articolo 47 della legge 428/90. La nuova disposizione prevede che nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del Codice civile trova applicazione solo nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo stesso.

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