La corte di Cassazione, nell’ordinanza 22642 del 29 ottobre stabilito che la notifica per ricorso alla Cassazione all’agenzia delle Entrate, eseguita presso l’avvocatura dello Stato non è inesistente, poiché consente di stabilire tra luogo e destinatario della notifica l’“astratto collegamento” che determina la nullità sanabile, se il Fisco si costituisce in giudizio. In caso di mancata costituzione, si può ordinare di rinnovare la notificazione.
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