Salva la discrezionalità del legislatore nella definizione degli oneri della contribuzione previdenziale

Pubblicato il 13 febbraio 2010

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 48 dell’8 febbraio 2010, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, del Decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, sollevata dal Tribunale di Trento. 

Secondo la Corte, il citato disposto normativo non è contrario alla nostra Costituzione – in riferimento all’articolo 3, comma primo - nella parte in cui prevede che il contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie, interpreta la norma previgente con effetto retroattivo.

Per la Consulta, la norma impugnata introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie e costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell’obbligazione contributiva. Di conseguenza, l’irripetibilità di quanto versato prima dell’entrata in vigore del nuovo regime dell’obbligazione contributiva (1° gennaio 2009), più favorevole per i datori di lavoro, non determina, di per sé, l’illegittimità dell’efficacia retroattiva di tale nuovo regime.

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