L’espletamento della procedura conciliativa obbligatoria nella materia delle telecomunicazioni non è contraria al principio della tutela giurisdizionale effettiva a patto che non pregiudichi gli interessi generali e non costituisca un intervento sproporzionato. In questo senso l’Avvocato generale Kokott ha concluso circa la questione proposta dal giudice di pace di Ischia che dubitava della legittimità della legge nazionale che ammette, per i ricorsi in materia di servizi di telecomunicazione, il previo esperimento di una conciliazione come requisito per accedere al ricorso ordinario.
Ricorda l’Avvocato generale che l’art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, statuisce che le procedure di risoluzione extragiudiziale siano trasparenti, semplici e poco costose. Sul punto l’Avvocato generale ha riconosciuto che ricorrere ad una conciliazione rapida ed economica è di utilità alle parti oltre che a comportare un minor carico di lavoro per gli organi giudiziari; inoltre risoluzioni extragiudiziali possono assicurare diritti più stabili di quelli affermati con cause giudiziarie.
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