Sì alla sentenza di divorzio anche in assenza del coniuge

Pubblicato il 30 agosto 2010 L'orientamento consolidato della Corte di cassazione in materia di cause attinenti al divorzio tra i coniugi, ammette che il tentativo di conciliazione, pur configurandosi come un atto necessario per comprendere lo stato della crisi coniugale ed una eventuale ripresa del rapporto maritale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio; da ciò il principio per cui la mancata comparizione di una delle parti non richiede che venga fissata una nuova udienza, che quindi può mancare ritenendo che non sia necessaria od opportuna.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 23 luglio scorso, n. 17336, ha ritenuto corretta la sentenza della Corte di appello che anche in assenza di un coniuge ha pronunciato la sentenza di divorzio: secondo le regole procedurali valevoli al tempo della causa, ravvisata la presenza del difensore del ricorrente e stante il suo incensurabile apprezzamento circa l’impossibilità di un esito positivo del tentativo di conciliazione, ha correttamente disposto la rimessione delle parti dinanzi all’istruttore.
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